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IVA agevolata al 10% per la ristrutturazione edilizia: quando si applica


Scritto il 20 febbraio 2018 - Da - In Normative e leggi - Con 5397 Visualizzazioni

IVA agevolata al 10% per la ristrutturazione edilizia: quando si applica

Quando si fa un preventivo per sapere quanto costa una ristrutturazione edilizia uno dei dubbi principali è sempre quello sull’aliquota IVA applicata tanto sull’acquisto dei materiali quanto sulla manodopera. Esistono infatti diverse norme che identificano quali lavori e in quali casi è possibile applicare l’IVA agevolata al 10% e, talvolta, queste possono apparire in contrasto tra di loro.

Quando si applica l’IVA agevolata al 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia

L’Agenzia delle Entrate è abbastanza chiara nello stabilire quando si applica l’IVA agevolata al 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia: tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (la differenza è spiegata qui) realizzati su immobili residenziali prevedono l’applicazione del regime agevolato con l’IVA al 10%. Bisogna però distinguere tra IVA applicata alla manodopera e IVA applicata all’acquisto di beni e materiali necessari per la ristrutturazione. L’IVA agevolata al 10% si applica infatti sia alla manodopera che all’acquisto di beni e materiali se e solo se questi rientrano nel contratto d’appalto. Esempio pratico: nel caso di rifacimento del bagno, se è l’idraulico o l’impresa che esegue i lavori a comprare i sanitari, a questi si applica l’IVA al 10%; se l’acquisto viene invece fatto dal proprietario dell’immobile o da qualsiasi soggetto terzo, non si applica l’IVA agevolata al 10% ma quella normale al 22%.

C’è un’altra situazione particolare da valutare, sempre nel caso in cui beni e materiali sono acquistati da chi esegue i lavori: se il valore di beni e materiali eccede significativamente il valore della prestazione d’opera, l’IVA agevolata al 10% si applica solo fino all’importo pari a quello previsto per la manodopera. Esempio pratico: nel caso di sostituzione di infissi che costano, per esempio, 10.000 euro a cui sommare l’importo della manodopera di, per esempio, 4.000 euro, l’IVA agevolata si applica solo ai 4.000 euro della componente manodopera e a 4.000 dei 10.000 euro della componente di acquisto degli infissi. Sui restanti 6.000 euro degli infissi, secondo la guida dell’Agenzia delle Entrate, si dovrebbe applicare l’IVA al 22%.

Cosa dice l’Agenzia delle Entrate sull’IVA agevolata al 10%

Agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.

Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

Come ottenere l’IVA agevolata al 10% per le ristrutturazioni edilizie

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Si tratta, in particolare:

A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di

  • restauro
  • risanamento conservativo
  • ristrutturazione

B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

> Leggi anche: Come fare i pagamenti per le detrazioni fiscali delle ristrutturazioni

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